di Antonio Ciccia
Scatta la multa per l’appello respinto, in tutti i casi di impugnazioni presentate dal 31 gennaio 2013 (anche se il processo in primo grado è iniziato prima). All’obbligo non sfugge la pubblica amministrazione che propone l’appello e poi lo perde. Così la Corte di cassazione con la sentenza 26566 del 27 novembre 2013 interpreta la novità, introdotta dall’art. 1, comma 17, della legge di stabilità per il 2013 (228/2012), che ha il chiaro scopo di disincentivare il ricorso al secondo e al terzo grado di giudizio. Due i problemi affrontati dalla Corte di Cassazione.
Il primo attiene alla possibilità di applicare la disposizione anche alle pubbliche amministrazioni soccombenti in appello. Il secondo attiene alla possibilità di applicare la disposizione ai processi di appello iniziati dopo il 31 gennaio 2013 o se è possibile applicarla ai giudizi che, in primo grado, hanno avuto inizio dopo il 31 gennaio 2013.
La disposizione. L’articolo 1, comma 17, della legge di stabilità per il 2013 ha modificato l’art. del dpr 115/2002 (Testo unico delle spese di giustizia). La norma prevede che, quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Abbiamo una parte che, avendo perso in primo grado, intende proporre appello. Per farlo, deve pagare un contributo unificato per l’appello che è aumentato della metà.
Se, poi, l’appello è dichiarato inammissibile, improcedibile o è totalmente respinto, l’appellante deve pagare di nuovo il contributo unificato, nell’importo aumentato. Il giudice deve, poi, dichiarare in sentenza che sussistono i presupposti per l’applicazione della multa di soccombenza, il cui obbligo di pagamento sorge, però, solo al momento del deposito della sentenza. Lo stesso meccanismo vale per i ricorsi in Cassazione, con la differenza che il contributo unificato è raddoppiato.