Direzioni generali centrali
Base della riforma in un’organizzazione precipuamente dedicata alla tutela di beni per loro natura appartenenti a tipologie materiali e culturali molto diverse deve essere il principio della competenza tecnico-scientifica differenziata per settore di beni e non quello dell’unificazione burocratica, e si sottolinea che il principio della competenza tecnica impone la necessità del ruolo che le direzioni generali centrali di settore svolgono e debbono continuare anche meglio a svolgere per coordinare a livello nazionale sotto il profilo tecnico e gestionale la tutela nei rispettivi settori.
Pertanto siamo assolutamente contrari ad accorpamenti delle attuali direzioni generali centrali che corrispondono ai distinti settori tecnico-scientifici di beni e alle rispettive reti di istituti tecnici periferici specializzati sul territorio, e ancor più all’ipotesi di creare un’unica direzione del patrimonio, che sarebbe uno ‘scatolone’ vuoto onnicomprensivo eccessivamente squilibrato per dimensione rispetto al resto della struttura centrale (a quel punto si dovrebbe ovviamente abolire il Segretariato generale) e quindi del tutto inefficiente data l’irriducibile oggettiva complessità e molteplicità di fatto delle sue competenze. Si dovrebbe invece sopprimere senz’altro la direzione generale della valorizzazione che per unanime generale consenso ha del tutto fallito la missione che per essa si era erroneamente immaginata - la funzione di valorizzazione non può infatti essere disgiunta a nessun livello da quella di tutela - e che non ha contribuito nemmeno di fatto a svolgere tale funzione sul territorio.
Occorrerà di conseguenza rivedere alcune sovrapposizioni di competenza fra gli organi centrali ridefinendo tutte le procedure e gli iter di programmazione in modo da armonizzare in un’unica procedura integrata le rispettive – ora in parte sovrapposte in modo farraginoso e scarsamente efficiente - competenze di Segretariato generale, Direzione del bilancio e Direzioni centrali e regionali in materia. In particolare per quanto riguarda il Segretariato generale, la cui funzione è assicurare a livello superiore un coordinamento fra le direzioni generali, dovrebbero essere trasferite alle direzioni generali competenti le funzioni di coordinamento diretto di organi di livello inferiore al generale e in particolare quelle relative all’ISCR, dell’Opificio delle Pietre Dure e dell’ICRPAL, impropriamente a suo tempo ad esso affidate.
Direzioni regionali
Le direzioni regionali, che sono strutture precipuamente amministrative, devono restituire agli istituti tecnici territoriali tutte le numerose funzioni giuridiche tecniche e autorizzatorie relative alla tutela diretta dei singoli beni – compresa la dichiarazione - ora impropriamente ad esse attribuite dall’art. 17 del dpr 233/07 e concentrarsi su più proprie funzioni di coordinamento generale (p. es della gestione del personale), supporto organizzativo e rappresentanza istituzionale del Ministero verso soggetti terzi. Per quanto riguarda gli appalti dovrebbero essere competenti, secondo il principio di sussidiarietà, obbligatoriamente solo per interventi maggiori oltre una certa soglia (p. es. europea) e operare su quelli inferiori solo quando le soprintendenze e gli istituti non fossero in grado di gestirli autonomamente per mancanza di strutture e personale. Occorre infine conferire ai Comitati di coordinamento regionali dei capi di istituto – ora del tutto inattivi - effettive funzioni obbligatorie di concertazione in ambito regionale della programmazione e degli interventi di tutela aventi eventuali sinergie interdisciplinari o intersettoriali.
Riduzione dei posti dirigenziali di I fascia
Per quanto riguarda la I fascia, per evitare i gravemente disfunzionali accorpamenti di direzioni generali centrali di cui più sopra, in periferia occorre ridurre il numero delle direzioni regionali accorpando a direzioni di regioni maggiori 4 direzioni regionali di regioni più piccole (Friuli-Venezia Giulia al Veneto, Umbria alle Marche, Molise all’Abruzzo e Basilicata alla Puglia). Ciò è anzitutto giustificato dalla parziale riduzione delle loro competenze e quindi dei relativi oneri amministrativi più sopra accennata ed è anche del tutto possibile in quanto la fissazione del loro numero in 17 operata dal d. lgs. 300/99 come modificato nel 2006 è evidentemente derogata dalla legge successiva d.l. 95/12 che impone di ridurre del 20% tutti i posti dirigenziali di prima fascia, senza eccezioni. D’altra parte opinare in senso contrario metterebbe capo all’assurdo che il d. l. 95/12 sarebbe del tutto inefficace e quindi privo di applicazione se tutti i posti dei ministeri fossero fissati da precedenti norme dello stesso livello, mentre evidentemente il decreto intende conferire il massimo di flessibilità e generalità alla riduzione. Se ancora sussistessero dubbi, si suggerisce un quesito al Dipartimento Funzione Pubblica prima di concludere in senso contrario.
Se poi si ritenesse comunque necessaria a tal fine una norma legislativa, si potrebbe procedere, oltre alla detta riduzione per accorpamento di almeno 4 direzioni regionali, anche alla riduzione per derubricazione a uffici dirigenziali di II fascia di alcune altre (tali uffici dovrebbero poi essere economicamente equiparati a soprintendenze speciali e a poli museali autonomi). In tal modo si eviterebbero gli accorpamenti al centro, dove oltre alla soppressione della direzione della valorizzazione, si potrebbe al massimo pensare a riunire le direzioni dello spettacolo dal vivo e del cinema che hanno solo analoghi compiti di coordinamento sussidiario e finanziamento generale di enti e organi non dipendenti dal ministero.
Organi periferici e posti dirigenziali di seconda fascia
Per quanto riguarda le competenze, occorrerà modificare in conseguenza di quanto sopra il regolamento 233/07 (art. 18) con la riassegnazione delle menzionate funzioni tecniche alle soprintendenze e integrarlo sia con le distinte specifiche competenze delle soprintendenze archivistiche che con le funzioni di poli museali, archivi di stato e biblioteche statali, ora del tutto mancanti nel regolamento.
Per quanto riguarda i posti dirigenziali di seconda fascia, si potranno certamente ridurre con le misure proposte in qualche misura anche i posti centrali, ma si dovranno, per una più equilibrata distribuzione delle riduzioni, anche sopprimere e accorpare alcune sedi dirigenziali periferiche, in particolare quelle sorte negli ultimi anni spesso per motivi clientelari per gemmazione di soprintendenze già efficacemente funzionanti, tenendo conto dei numerosi interim in corso e operando i tagli nel rispetto del criterio di proporzionalità fra i diversi settori in modo da non penalizzare come in precedenza i soliti. Occorrerà in particolare, anche a tal fine, istituire organici distinti per i dirigenti amministrativi e per le rispettive professionalità specialistiche dei dirigenti tecnici come previsto dall’art. 23 del d.lgs. 165/2001. Ciò per evitare impropri squilibri fra settori sia nell’assegnazione di sedi dirigenziali sul territorio, sia nell’assegnazione di dirigenti a organi interdisciplinari (soprintendenze miste e istituti centrali).