di Francesco Cerisano 21/06/2013
Indennizzi da ritardo ridotti all’osso. In una settimana la portata della norma, in linea di principio rivoluzionaria, che consente di chiedere i danni alla p.a. per le lungaggini burocratiche, è stata via rimpicciolita nel tentativo di tranquillizzare la Ragioneria dello stato. Troppe sono infatti le pratiche amministrative definite fuori tempo massimo per non allarmare via XX settembre preoccupata delle possibili ricadute sui bilanci pubblici.
E così prima è stato dimezzato, da 4000 a 2000 euro l’importo massimo indennizzabile a favore delle imprese (saranno loro i primi beneficiari in via sperimentale), poi è stata la volta della cifra da corrispondere per ogni giorno di ritardo che da 50 euro è scesa a 30. E infine si è allungato il periodo transitorio che servirà per valutare se e in quali termini la chance dell’indennizzo, oggi azionabile solo da parte delle imprese, potrà essere riconosciuta gradualmente anche ai privati. Da un anno si è passati a 18 mesi.
Nel testo definitivo del decreto legge con le misure urgenti per la crescita economica (cosidetto «decreto del fare») licenziato dal consiglio dei ministri di mercoledì, la procedura per ottenere gli indennizzi è stata infarcita di tali e tanti paletti da risultare zeppa di incognite (si veda altro pezzo in pagina). Per esempio, al termine dei 18 mesi di monitoraggio il governo si riserva la facoltà di fare un passo indietro sull’applicazione dell’indennizzo non solo non estendendolo affatto ai privati, ma anche disponendo con regolamento la cessazione tout court della misura.
E, ancora, come strumento per scongiurare le liti temerarie, si prevede che qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile o respinto, il giudice possa condannare il ricorrente al pagamento di una somma da due a quattro volte il contributo unificato.
Ma è leggendo la relazione tecnica al decreto legge che viene fuori la vera sorpresa. Per tranquilizzare le amministrazioni più in difficoltà nel rispettare i tempi, si precisa che «nel caso emergano criticità, le pubbliche amministrazioni interessate potranno individuare termini procedimentali più adeguati alle loro esigenze organizzative, fino a un massimo di 180 giorni» (il termine ordinario previsto dalla legge è di 30 giorni ndr). Come dire, basterà allungare i tempi per rispondere alle istanze di cittadini e imprese per spostare in avanti nel tempo l’azionabilità del potere sostitutivo che va necessariamente attivato per poter ottenere l’indennizzo.
Fondo piccoli comuni. Il decreto legge stanzia 100 milioni di euro per il 2014 finalizzati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei piccoli comuni. Il programma, chiamato “6000 campanili” finanzierà interventi di adeguamento, ristrutturazione e nuova costruzione di edifici pubblici, ma anche la realizzazione e manutenzione di strade e la messa in sicurezza del territorio. I criteri per l’accesso alle risorse saranno definiti entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto con una convenzione tra il ministero delle infrastrutture e l’Anci che sarà trasposta in un decreto da pubblicare in G.U. Entro 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta del dm i comuni con meno di 5.000 abitanti potranno inviare le richieste di contributo al ministero guidato da Maurizio Lupi.
Il contributo richiesto per il singolo progetto non potrà essere inferiore a 500.000 euro e superiore a un milione. Il costo del singolo intervento potrà superare il contributo richiesto solo se i soldi in più sono già nella disponibilità del comune e sono immediatamente spendibili. Ogni comune potrà presentare un solo progetto. La misura piace all’Anci chela definisce “una boccata d’ossigeno per le economie locali nel difficile contesto attuale”.