UN LAVORATORE DISABILE BENEFICIARIO DELL’ART. 21 LEGGE 104/92 HA DIRITTO AL TRASFERIMENTO CON PRECEDENZA ASSOLUTA
Pubblichiamo la lettera di una collega che lavora presso un Ufficio del Ministero della Giustizia, alla quale è stato negato il diritto di trasferimento con precedenza assoluta.
In merito all’applicazione della preferenza ex art. 21 della legge 104/92 mi hanno riferito che l’amministrazione giudiziaria, nella formazione delle graduatorie per i trasferimenti, ai soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 21 della legge 104, applicherebbe una preferenza ma solo a parità di punteggio.
Faccio rilevare l’applicazione in tal senso di quanto disposto dalla legge 104/92, all’art.21 è contraria alla legge. ai titolari della preferenza ex art. 21 della legge 104 deve essere riconosciuta una preferenza assoluta rispetto a chi, per sua fortuna, non è portatore di handicap ex art. 21 della legge 104. ed applicare una preferenza solo a parità di punteggio, vanifica del tutto la volontà del legislatore.
La giurisprudenza di merito, sia amministrativa che ordinaria, si è già espresso in tal senso diverse volte, come di seguito indicato.
Le norme del contratto collettivo nazionale della scuola relative alla mobilità volontaria del personale sono nulle nella parte in cui - in violazione dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104 - non danno precedenza assoluta, nei trasferimenti a domanda, ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3 (Trib. Cremona, 1 agosto 2001, in Riv. Crit. Dir. Lav., 2001, p. 983).
La norma dell'art. 21 L. 5 febbraio 1992, n. 104, nella parte in cui prevede che la persona portatrice di handicap, con grado d'invalidità superiore a due terzi, abbia la precedenza in sede di trasferimento a domanda, non sancisce un diritto assoluto di preferenza prevalente sulle esigenze organizzative dell'amministrazione, ma una priorità operante soltanto nei confronti di altri soggetti interessati ai trasferimenti, nell'ambito della disciplina delle ipotesi di trasferimenti intracomunali, intraprovinciali o da provincia a provincia (Cons. Stato, sez. VI, 12 gennaio 2000, n. 195, in Foro Amm., 2000, p. 101).
E' nulla, per contrasto con norma imperativa, la disposizione di contratto collettivo che non dà precedenza assoluta alla domanda di trasferimento effettuata dal portatore di handicap, poichè si pone in contrasto con l'art. 21 L. n. 104 del 1992, la quale attribuisce ai portatori di handicap, in caso di domanda di trasferimento, la assoluta priorità nella scelta e nell'assegnazione della sede (Trib. Perugia, 25 gennaio 1999, in Rass. Giur. Umbra, 1999, p. 307, nota di Bartolini).
Da ultimo ecco alcuni stralci della sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, di cui allego il testo integrale alla presente mail.
Sentenza 1 APRILE 2010 Nr 2299, del TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ. LAVORO
TITOLO: il docente disabile beneficiario dell'art.21 legge 104/92 ha diritto al trasferimento con precedenza assoluta
Il rilievo anche costituzionale dei diritti che l'art.21 L.104/92 è diretto a tutelare rende, pertanto, evidente che la norma in questione costituisce una norma imperativa la cui violazione da parte di disposizioni contrattuali comporta la nullità di queste ultime ai sensi dell'art.1418, 1° comma c.c.
Le norme del CCNI (della scuola) nella parte in cui dispongono le diverse priorità prevedendo un sistema di preferenze sostanzialmente elusivo del disposto della previsione normativa in modo da non dare precedenza assoluta ai portatori di handicap con invalidità superiore ai 2/3, devono ritenersi nulle per contrarietà a norma imperativa con la conseguente sostituzione di diritto della clausola nulla con la prefata diposizione imperativa. Né potrebbe riconoscersi in capo alle parti sociali il potere di derogare alla disciplina sancita dalla legge in forza in forza dell'art.2, 2° comma d.l.vo 165/2001, essendo consentito alla contrattazione collettiva di disciplinare la materia già regolamentata da legge soltanto qualora si tratta di disposizioni di legge relative alla disciplina dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, mentre, come scritto, l'ar.21 L. 104/92 trova applicazione in relazione a rapporti di lavoro sia pubblici che privati, ponendo essa principi diretti a tutelare diritti del disabile costituzionalmente protetti.