Il 20 aprile scorso è entrato in vigore il decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della pubblica amministrazione". (vedi sintesi contenuti sul sito della Funzione pubblica)
Una norma che mette ordine in una serie di disposizioni che si erano sommate nel tempo in modo un po' disorganico, che introduce alcuni obblighi, con l'obiettivo di modificare significativamente le procedure e garantire "un'amministrazione aperta", più efficace, più efficiente e capace di "rendere conto".
Nel primo paragrafo del primo articolo si definisce bene l'intento del provvedimento: "La trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche."
Dai primi provvedimenti dell'inizio degli anni novanta, ed in particolare dalla legge 241/90 sul procedimento amministrativo e dalla legge 150/2000 che regola le attività di comunicazione e informazione della pubblica amministrazione, molta strada è stata percorsa. Sino ad allora la regola era l'opacità della pubblica amministrazione e l'introduzione del diritto dei cittadini ad accedere alle informazioni era visto, nel migliore dei casi, come un 'fastidio'.
In questi anni però la situazione è molto cambiata, ed ora la regola - sancita pienamente e rafforzata da questo decreto legislativo - è la piena trasparenza. Principio generale che oltre ad essere affermato in modo indiscutibile, è rafforzato dall'introduzione del cosiddetto "accesso civico". Infatti per tutte le informazioni per le quali il decreto prevede l'obbligatorietà della pubblicazione sul web da parte della publbica amministrazione, viene introdotta la possibilità per qualsiasi cittadino, qualora l'ente sia inadempiente, di richiedere il documento non pubblicato e l'obbligo di quest'ultimo di fornirlo entro 30 giorni ed al contempo di pubblicarlo. Si introduce cioè una sorta di 'controllo sociale' del rispetto degli obblighi previsti dal decreto.
Sempre riguardo ai principi generali il decreto sottolinea la garanzia della qualità delle informazioni che devono essere pubblicate: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, omogeneità, facile accessibilità, in formato aperto in modo da assicurarne il riutilizzo.
Si tratta di indicazioni che devono costituire per il comunicatore pubblico una bussola di riferimento quotidiano alla quale attenersi con convinzione.
Non ci soffermiamo qui sugli aspetti operativi del decreto e sul dettaglio delle informazioni che è obbligatorio mettere a disposizione del pubblico, osserviamo però che rispetto a norme precedenti, per molte di queste informazioni (con poche eccezioni) si lasciano liberi i gestori dei siti web della pubblica amministrazione di collocarle nel modo ritenuto più opportuno coerentemente con l'architettura informativa specifica di ogni sito. Una scelta condivisibile, che naturalmente deve essere interpretata non come 'licenza' di 'nascondere' quelle informazioni, ma di organizzarle e presentarle nei modi più funzionali ed efficaci.
Infine, va anche sottolineato il richiamo agli obblighi derivanti dal Decreto legislativo 195/2005 sulla informazione ambientale, che in questa materia specifica già aveva affermato con forza il diritto dei cittadini di poter accedere alle informazioni ed il dovere delle amministrazioni di metterle a disposizione, ed ancor di più di assumere un ruolo proattivo di diffusione delle notizie ed i dati ambientali in proprio possesso, come ad esempio, cerca di fare quotidianamente un'Agenzia per la protezione dell'ambiente come ARPAT.