Come ricorderete, con comunicato sindacale del 13 maggio scorso vi abbiamo dato notizia della sentenza n. 2446/2013 del T.A.R. Lazio con cui veniva annullata la circolare n. 2 del marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui interpretava erroneamente il D. L. 201/2011 (“Legge Fornero”), disponendo che per i dipendenti che avevano maturato al 31.11.2011 le “quote” per il pensionamento d’anzianità l’età-limite per il pensionamento per vecchiaia rimaneva, secondo la previgente normativa, quella di 65 anni d’età anche dopo il 1 gennaio 2012.
È quindi confermato, in tal modo, che per tutti i pubblici dipendenti il limite d’età per il pensionamento per vecchiaia dal 1 gennaio 2012 è quello di 66 anni, incrementato, dal 1 gennaio 2013, a 66 anni e 3 mesi (come previsto dal combinato disposto del D. L. 201/2011 e del D. L. 78/2010).
Un provvedimento di collocamento a riposo al compimento dei 65 anni dopo il 1 gennaio 2012 motivato in base all’interpretazione annullata potrebbe, quindi, essere impugnato con successo dal dipendente, come è già cominciato a succedere.
Ciò consente di rimanere in servizio fino al nuovo limite di età a tutti coloro che compiono i 65 anni nel corrente 2013 e, pur avendo maturato le “quote al 31.12..2011, non intendano essere collocati a riposo.
A tal fine abbiamo predisposto il modulo allegato di istanza-diffida in formato Word, che va compilato e protocollato presso il proprio Istituto d’appartenenza ai fini dell’inoltro al Servizio V della DG OAGIP.
Vi preannunciamo che, da quanto finora appreso, la nostra Amministrazione e la Funzione Pubblica ricorreranno in Consiglio di Stato contro la decisione del T.A.R. Ma, dato che riteniamo probabile, oltre che auspicabile, che il provvedimento del T.A.R. non sia sospeso e, ancor più, che sia confermato dal Consiglio di Stato, è comunque opportuno che tutti coloro che intendano permanere in servizio segnalino a tutti gli effetti all’Amministrazione la loro volontà, per sostenerne meglio l’esito positivo.
Vi aggiorneremo tempestivamente sugli sviluppi della questione..
Fraterni saluti
LA SEGRETERIA NAZIONALE
(tramite l’Istituto d’appartenenza)
Al Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione Generale per l’organizzazione, gli affari generali, l’innovazione, le relazioni sindacali ed il personale
Servizio V
Via del Collegio Romano, 27 00186 Roma
Oggetto: N. N. (profilo, area e fascia retributiva) - Collocamento a riposo per limiti di età.
Il/la sottoscritto/a ________________________________ , nato/a il __/__/____ e in servizio organico presso _______________________________________________ con la qualifica di __________________________ – Area ___________ / F__, vista la sentenza n. 2446/2013 del T.A.R. del Lazio, con cui è stata annullata la circolare n. 2 del marzo 2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica nella parte in cui disponeva che per i dipendenti che avevano maturato al 31.12.2011 le “quote” per il pensionamento di anzianità l’età-limite per il pensionamento rimaneva, secondo la previgente normativa, quello di 65 anni anche dopo il 1 gennaio 2012 e considerato che compirà il 65° anno di età il __/__/____, presenta a tutti gli effetti istanza-diffida a non essere collocato a riposo ala predetta data, nonostante abbia maturato entro il 2011 la quota per l’accesso al pensionamento di anzianità, e chiede l’applicazione del nuovo limite di età di legge, di 66 anni e 3 mesi, vigente dal 1 gennaio 2013 ai sensi del D. L. 201/2011, con il conseguente collocamento a riposo a decorrere dal __/__/_____ (primo giorno del mese successivo a quello in cui si compiono 66 anni e 3 mesi).
In attesa di cortese riscontro, con osservanza
Luogo, data
Firma
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