27/05/2013

Tra gli interventi che regolano le nuove norme sulla semplificazione, il più significativo ed inovativo è senza dubbio la fatturazione elettronica, in vigore dal prossimo 6 giugno la nuova normativa sui documenti fiscali riguardo la pubblica amministrazione. Essi infatti dovranno essere solo in forma telematica. Il mancato adeguamento potrebbe comportare problemi nel procedere ao pagamenti.

Se per adesso sembra essere solo una sperimentazione, fra circa un anno la fatturazione elettronica sarà obbligatoria per ministeri, agenzie fiscali ed enti nazionali di previdenza e assistenza sociale. Non appena il decreto entrerà in vigore, sarà impossibile per le amministrazioni poter accettare ancora fatturazioni in formato cartaceo.

La modalità elettronica quindi non appena entrerà a pieno regime sarà l’unico metodo possibile per poter commerciare con i fornitori della Pubblica Amministrazione. Il documento anche se in formato elettronico deve possedere tutti i requisiti di autenticità, di integrità del contenuto e di leggibilità, i suddetti requisiti possono essere soddisfatti in qualunque modo il contribuente ritenga opportuno.

La fattura elettronica, così come quella cartacea, dovrà contenere le seguenti indicazioni:

Data di emissione;

Numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

Numero di partita Iva del soggetto cedente o prestatore;

Ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

Numero di partita Iva del soggetto cessionario o committente ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione Europea, numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato membro di stabilimento; nel caso in cui il cessionario o committente residente o domiciliato nel territorio dello Stato non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione, codice fiscale;

Natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;

Corrispettivi relativi agli altri beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono;

Aliquota, ammontare dell’imposta e dell’imponibile con arrotondamento al centesimo di euro;