di Franco Ricca 23/05/2013
La fattura cartacea delle forniture alle pubbliche amministrazioni ha i giorni contati: al più tardi, entro due anni, la fatturazione dovrà avvenire in forma elettronica. Lo stabilisce il decreto del ministro dell'economia del 3 aprile 2013, n. 55, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 118 di ieri, 22 maggio 2013, che approva il regolamento per l'emissione, trasmissione e ricezione della fattura elettronica nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 209, della legge n. 244/2007, in attuazione di quanto previsto dalla legge stessa.
Le fatture elettroniche, rappresentate in formato XML e contenenti le indicazioni dettagliatamente riportate nell'allegato A al decreto, dovranno essere trasmesse alle amministrazioni destinatarie attraverso il sistema di interscambio di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, gestito dall'Agenzia delle entrate avvalendosi del supporto informatico di Sogei. Le regole tecniche di emissione, trasmissione e ricevimento sono definite nell'allegato B al decreto.
La fattura elettronica si considera trasmessa e ricevuta solo a fronte del rilascio della ricevuta di consegna. Le amministrazioni dovranno identificare con appositi codici gli uffici abilitati alla ricezione delle fatture elettroniche, che dovranno riportare anche tali codici. Per le piccole e medie imprese fornitrici delle pubbliche amministrazioni, il ministero dell'economia provvederà a rendere disponibile gratuitamente sul proprio portale elettronico i servizi e gli strumenti informatici di supporto per la generazione delle fatture elettroniche.
Per le stesse imprese, l'Agenzia per l'Italia digitale mette a disposizione gratuitamente il supporto per lo sviluppo di strumenti informatici «open source» per la fatturazione elettronica. Gli operatori economici possono comunque avvalersi di intermediari per la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture elettroniche, ferma restando la responsabilità fiscale dell'emittente.
I tempi di attuazione
A decorrere dal termine di sei mesi dal 6 giugno 2013, data di entrata in vigore del regolamento pubblicato ieri sulla Gazzetta Ufficiale, il sistema di interscambio sarà reso disponibile alle amministrazioni che volontariamente e sulla base di specifici accordi con tutti i propri fornitori, intendono avvalersene per la ricezione delle fatture elettroniche. In tal caso, la data di effettiva applicazione delle disposizioni sarà quella comunicata dalle amministrazioni al gestore del sistema.
Al di fuori dell'ipotesi precedente, l'obbligo della fatturazione elettronica decorre dal termine di 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento nei confronti dei ministeri, delle agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale individuati nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato. Negli altri casi, l'obbligo decorre dal termine di 24 mesi dalla predetta data.
Con successivo decreto saranno disciplinate le modalità di applicazione degli obblighi alle fatture emesse da non residenti in Italia e a quelle, già trasmesse per via telematica, relative al servizio di pagamento delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato. Dalle decorrenze indicate sopra, le amministrazioni non potranno accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica tramite il sistema di interscambio e, decorsi tre mesi da tali date, non potranno procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio delle fatture in formato elettronico.