La UIL-BAC aveva già denunciato alla Direzione Generale del personale, lo scorso anno, l’illegittimità della circolare n. 69 del 28.2.2012 della stessa DG OAGIP che, sulla base di una errata interpretazione del D. L. 201/2011 (c.d. legge Fornero), disponeva il collocamento a riposo d’ufficio a 65 anni dei dipendenti che, pur avendo maturato entro il 31 dicembre 2011 la ‘quota’ per l’accesso volontario al pensionamento per anzianità allora vigente (somma di 96 fra anni d’età, con minimo di 60, e di anzianità contributiva), non intendessero avvalersene per rimanere in servizio fino al nuovo limite di vecchiaia stabilito dalla stessa legge Fornero che, come è noto, dal 1° gennaio 2012 è di 66 anni.
Come abbiamo allora subito obiettato, tale disposizione, che fu confermata generalmente dalla Circolare n. 2 del 8.3.2012 del Dipartimento della Funzione Pubblica (DFP), ha impropriamente e ingiustamente trasformato quello che era un diritto facoltativo del dipendente (continuare a poter accedere o meno, dopo il 1° gennaio 2012, alla pensione di anzianità sulla base del diritto maturato) in un preteso obbligo al pensionamento per vecchiaia secondo il previgente limite di età di 65 anni, anziché secondo il nuovo di 66 anni. In base a questa disposizione, gli uffici del Ministero hanno nei mesi successivi proceduto ai conseguenti pensionamenti d’ufficio anche nei non pochi casi di dipendenti che avevano espressamente manifestato l’intenzione di non avvalersi della ‘quota’ e di voler rimanere in servizio almeno fino al nuovo limite di 66 anni.
Ora una rilevante sentenza del TAR Lazio interviene confermare autorevolmente le ragioni della nostra posizione e a dichiarare formalmente illegittima questa disposizione imposta da un’interpretazione arbitraria e scorretta della legge. Nel caso di un direttore generale della polizia penitenziaria (categoria il cui rapporto di lavoro è rimasto di diritto pubblico e quindi soggetto alla giurisdizione amministrativa), collocato a riposo a 65 anni perché in possesso dell'anzianità contributiva al 31.12.2011 in base alla circolare 2/2102 del DFP, il TAR Lazio, con la sentenza n. 2446 del 2013 (scaricabile dal sito www.giustizia-amministrativa.it/italia/lazio) ha infatti annullato il provvedimento e soprattutto ha "annullata la circolare n. 2 del 2012 del Dipartimento della funzione pubblica, nella parte in cui essa univocamente stabilisce che l’amministrazione dovrà collocare a riposo al compimento del 65° anno di età i dipendenti che nell’anno 2011 erano già in possesso della massima anzianità contributiva, o comunque dei requisiti prescritti per l’accesso ad un trattamento pensionistico diverso dalla pensione di vecchiaia.", dichiarando il diritto del ricorrente a rimanere in servizio fino al compimento del nuovo limite del 66° anno di età.
Ciò significa che l'amministrazione non può più legittimamente ancora motivare in base alla circolare del DFP n. 2/2012 un provvedimento di pensionamento d’ufficio per raggiunto limite di 65 anni adottato contro la volontà del dipendente che, pur avendo maturato entro il 2011 la ‘quota per il pensionamento di anzianità, intenda rimanere in servizio almeno fino al nuovo limite di 66 anni, come ha anche di recente fatto in diversi casi. Pertanto, nelle controversie pendenti, nelle quali i dipendenti interessati a rimanere in servizio sono stati costretti a ricorrere ai giudici del lavoro per disapplicare il provvedimento, andrà nelle debite forme fatta presente questa intervenuta sentenza TAR Lazio per sollecitare l’accoglimento delle loro istanze.
Fraterni saluti
LA SEGRETERIA NAZIONALE