Articolo 4, comma 24, lettera b) Legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”: diritto della madre lavoratrice alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati
Voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting e contributo per asili nido
Chiarite dall’Inps le modalità operative per richiedere l’erogazione dei benefici

L’INPS, con la circolare n. 48 del 28 marzo 2013, fornisce le istruzioni operative in merito modalità per richiedere l’erogazione dei benefici e dei voucher previsti dalla Legge n. 92 del 28 giugno 2012 nell’ambito degli interventi volti a favorire l’inclusione delle donne nel mercato del lavoro e il sostegno alla genitorialità, attraverso l’introduzione di misure orientate a migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e la condivisione dei compiti di cura dei figli.

La citata legge, in particolare, ha introdotto - all’art. 4, comma 24, lettera b) - in via sperimentale per il triennio 2013-2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere, al termine del congedo di maternità, e in alternativa al congedo parentale, voucher per l’acquisto di servizi di baby sitting, ovvero un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, da utilizzare negli undici mesi successivi al congedo obbligatorio, per un massimo di sei mesi.

I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del contributo per l’acquisto di tali servizi - entro un limite di spesa di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 - sono stati definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 dicembre 2012.