La scrivente O.S., esprime il proprio dissenso avverso la nota n. 116/349 del 22 marzo 2013 del Direttore Generale del Personale presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria e diretta a tutti gli Uffici Giudiziari, avente ad oggetto le relazioni sindacali, che riporta verosimilmente un parere del Dipartimento della Funzione Pubblica che, in luogo dell’esame congiunto (tra parte datoriale e sindacato) previsto dal D.L. n. 95 del 2012, ricorda che, allo stato, la medesima norma fa salva, comunque, l’informazione su tutte le materie oggetto di partecipazione sindacale.
La nota in oggetto ricorda che “l’Istituto dell’esame congiunto sarà poi oggetto di regolamentazione nei prossimi contratti collettivi nazionali”, ma omette di precisare che detta affermazione normativa è da ricondurre esclusivamente nel contesto della gestione critica dei processi di mobilità e di esubero del personale in occasione dei processi di riorganizzazione degli uffici (a seguito dei tagli alla spesa pubblica)!
Inoltre, la comunicazione ministeriale ricorda, che il Dipartimento della Funzione pubblica avrebbe chiarito che “le materie dell’articolazione dell’orario di lavoro e della definizione dei carichi di lavoro… possono essere oggetto esclusivamente di informazione”.
In merito a quest’ultimo punto, per effetto del combinato disposto delle norme contenute nell’art. 40, co. 1 D.Lgs 165 del 2001, come modificato dall’art. 54 D.Lgs n. 150 del 2009, e nell’art. 5, co. 2 D.Lgs n. 165 del 2001, come modificato dall’art. 2, co. 17 del D.L. n. 95 del 2012, si comunica e chiarisce che LA NORMATIVA IN QUESTIONE NON DISPONE ALCUN RIFERIMENTO ALL’ORARIO DI LAVORO E\O AI CARICHI DI LAVORO!
Le norme in argomento, infatti, fanno testuale riferimento alle determinazioni datoriali per l’organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro.
Il richiamo del Dipartimento della Funzione Pubblica all’orario di lavoro intesa come materia ormai sottratta alla contrattazione collettiva è, dunque, espressione di una errata interpretazione eccessivamente estensiva, oltretutto adottata mediante un mero parere.
Si evidenzia, in particolar modo, che l’errore è rappresentato dall’aver confuso “Le determinazioni datoriali in materia di orario di servizio, notoriamente sottratta in ambito pubblicistico alla contrattazione collettiva, poichè rientranti senz’altro nell’ambito della materia relativa all’organizzazione degli uffici, con le determinazioni relative all’orario di lavoro da sempre affidata alla contrattazione collettiva”.
D’altronde, appare opportuno ricordare che la modifica di cui all’art. 54, co. 1 D.Lgs n. 150 del 2009, escludente il ricorso alla contrattazione collettiva in materia di organizzazione degli uffici, è entrata in vigore il 15 novembre 2009. L’Accordo Nazionale Integrativo del Ministero della giustizia è stato siglato il 29 luglio 2010 e validato a suo tempo dalla stessa Funzione pubblica ed ha superato il controllo preventivo della Corte dei Conti come prescritto dallo medesimo D.Lgs 150/2009.
Sarebbe evidente che l’Amministrazione se ritenesse valido quanto affermato dalla Funzione Pubblica - avrebbe comunque posto in essere, in epoca successiva all’entrata in vigore delle citate modifiche, un Contratto Collettivo già illecito per quelle clausole che, invece, confermavano il “precedente” sistema di partecipazione sindacale anche in tema di orario di lavoro.
Tale condotta sarebbe oggetto di precise responsabilità. Appare superfluo, ma per la delicatezza dei temi in oggetto è opportuno ricordare a tutti gli Uffici Giudiziari in indirizzo che lo strumento del «parere» è normalmente impiegato per rispondere a specifici quesiti, ma che lo stesso non acquista alcun valore vincolante per l’Amministrazione destinataria.
Non a caso, si tratta di parere e non di circolare. Se il Dipartimento della Funzione pubblica avesse voluto fornire indicazioni “vincolanti” in via interpretativa per le Amministrazioni pubbliche, avrebbe senz’altro adottato in merito una precisa Circolare a firma del Ministro.
Alla luce di queste considerazioni, e considerata la gravità della scelta che determinerebbe un contrasto anche con quanto previsto dall’art. 39 Cost. poiché finirebbe per impedire, di fatto, l’operato e le prerogative collettive, relegando il ruolo del sindacato a mero ricevitore di succinte informazioni, la scrivente O.S. chiede a codesta Amministrazione di modificare la comunicazione assunta con propria nota del 22 marzo 2013 precisando ai destinatari della nota che trattasi di informativa non vincolante per gli stessi Uffici.
In assenza, la UILPA porrà in essere ogni forma di tutela delle prerogative riservate dalla legge e dai CCNL alle associazioni sindacali, sia attraverso il ricorso a singole iniziative di legge a tutela dei diritti sindacali in particolar modo a quello legato al diritto alla trattativa, sia attraverso forme di protesta, mediante mobilitazione generale di tutto il personale.
IL RESPONSABILE UILPA
(Nicola TURCO)