Collocamento fuori ruolo per i magistrati con posizioni di vertice presso ministeri, autorità ed enti pubblici non economici. Lo prevede, in attuazione della legge anticorruzione, lo schema di decreto approvato in via preliminare il 22 gennaio 2013 dal consiglio dei ministri e trasmesso il 29 gennaio alle camere per l'acquisizione dei pareri di cui il governo avrebbe già tenuto conto nella nuova bozza emessa l'8 marzo che però, se non sarà approvata in uno dei prossimi consigli dei ministri, rimarrà lettera morta visto che la delega scade il 28 marzo.

Il testo, che riguarda 227 magistrati ordinari, di cui 19 magistrati amministrativi (Tar e Consiglio di stato) fuori ruolo, di cui nove presso i ministeri, e attua l'articolo 1, commi 66 e 67 della legge 190, indica tra gli incarichi già consentiti dalle leggi vigenti quali debbano essere svolti in posizione di fuori ruolo per garantire la terzietà dei giudici.

In particolare il comma 66 enuncia il principio dell'obbligo di collocamento fuori ruolo per le posizioni presso Autorità e ministeri, mentre il comma 67 prevede che il decreto delegato definisca anche gli ulteriori incarichi che comportano sempre il collocamento fuori ruolo.

Va ricordato che il magistrato che va fuori ruolo, in forza di un'apposita legge e di un decreto approvati su iniziativa del governo Monti può al massimo percepire, anche se svolge due attività consentite, una maggiorazione fino al 25% dello stipendio di provenienza con il limite dei dieci anni.

Il decreto delegato, tenendo conto delle differenze e delle specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché dell'Avvocatura dello stato, oltre che della durata, continuatività e onerosità dell'impegno lavorativo, stabilisce quando si debbano definire apicali e semiapicali determinate posizioni.

Sarà quindi obbligatoria la collocazione fuori ruolo per gli incarichi di: presidente e componente di autorità indipendenti, segretario generale e vicesegretario generale della Presidenza della repubblica, della Corte costituzionale, della Presidenza del consiglio, del Cnel, presso enti territoriali; capo di gabinetto (il capo ufficio legislativo solo se l'organo di autogoverno ritenga incompatibile l'incarico con la funzione istituzionale) di ministeri, enti territoriali.

Sempre fuori ruolo devono poi essere svolti altri incarichi, come per esempio il direttore delle Agenzie fiscali, il capo dipartimento ministeriale, il presidente e segretario generale presso enti pubblici non economici (come Rai, Eni, Finmeccanica, Enel).