Le scriventi Organizzazioni Sindacali Regionali, in relazione a quanto emerso durante l'incontro sindacale tenutosi il giorno 18 febbraio 2013, e al fine di contribuire per una migliore lettura delle norme contrattuali vigenti, offrono alla S.V. l'interpretazione ormai consolidata nel tempo e nella prassi degli articoli 4 comma 5 e 14 comma 3 del CCNL Agenzie Fiscali.
Le scriventi OO.SS. ritengono che il principio esposto al comma 1 dell’art. 14 del CCNL Agenzie Fiscali tuttora vigente, sia vanto dei diritti raggiunti non soltanto nel mondo del lavoro ma, nel sistema relazionale ordinario nei rapporti della vita civile.
Ritengono, pertanto produttivo e utile rappresentare il loro punto di vista sulla questione dell’eventuale applicazione del comma 5, dell’art 4 del CCNL:
L’art. 4 del CCNL disciplina la Contrattazione integrativa.
Il comma 1 ( composizione della delegazione di cui all’art. 11) – richiamo al fondo previsto dall’art 84 (Fondo per le politiche di sviluppo e per la produttività)
Il comma 2 regola i sistemi di incentivazione del personale sulla base di obiettivi e di programmi di incremento… ecc, ecc….
Il comma 3 indica quali altre materie possono essere regolate dalla contrattazione integrativa, sia a livello Nazionale che …. Locale Punto B:
- Applicazione e gestione in sede locale della disciplina definita dal comma 2;
- I criteri di applicazione, con riferimento ai tempi alle modalità, delle normative relative all’igiene, ambiente,, sicurezza e prevenzione; nonché per facilitare il lavoro dei dipendenti disabili secondo quanto previsto a livello nazionale;
- Modalità attuative dei criteri in materia di mobilità esterna, definiti a livello nazionale di Agenzia;
- L’articolazione delle tipologie dell’orario di lavoro di cui all’art. 33, nel rispetto dei principi fissati a livello nazionale di Agenzia.
Il comma 4 correla le componenti salariali alla realizzazione dei programmi….
Il comma 5: Fermo restando i principi di comportamento nell’art 14, “clausole di raffreddamento”, sulle materie non direttamente implicanti l’erogazione di risorse destinate al trattamento economico accessorio, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa.
I contratti di cui al presente articolo non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1.
Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Appare chiaro, a parere delle scriventi OO.SS., che le disposizioni dell’art. 4, quindi, vengono circoscritte a temi ben definiti e che non hanno riferimento alcuno con quanto previsto dal CCNL, appunto perché, il CCNI regola una distinta Contrattazione Integrativa su materie non definite nel Contratto Nazionale o comunque non definite in generale a livello nazionale di Agenzia.
Di contro l’art 14 – Clausole di raffreddamento –
Dopo avere descritto, al comma 1, quale dovrebbe essere il sistema delle relazioni sindacali al fine di prevenire i conflitti, al comma 2 si collega alla Contrattazione Integrativa e ribadisce che: “entro il primo mese del negoziato relativo alla Contrattazione Integrativa, le parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette e compiono ogni ragionevole sforzo per raggiungere l’accordo nelle materie demandate”(quindi per le materie previste dal CCNI); mentre al comma 3 recita: “Analogamente, durante il periodo in cui si svolgono la concertazione o la consultazione, (ovvero: art. 6 – sistema di partecipazione CCNL), le parti non assumono iniziative unilaterali sulle materie oggetto delle stesse”.
Nel confermare la loro intenzione ad intrattenere un sistema delle relazioni sindacali così come descritto dall’art. 14, comma 1, con altrettanto fermezza le OO.SS. ribadiscono che i principi espressi nel CCNL costituiscono l'anello di congiunzione tra l’interesse del lavoratore e l’interesse dell’Amministrazione,
nel comune intento di essere parte attiva nel “sistema paese” per il raggiungimento del “bene comune”.
Si porgono distinti saluti.
Firmato:
CISL-FP SICILIA - U IL-PA SICILIA - U.S.B. SICILIA - F.L.P. SICILIA