di Antonio Sansonetti
ROMA – Il 25 febbraio alle ore 15.00 chiudono i seggi delle elezioni politiche. Seguirà un calendario di elezioni e nomine al termine del quale avremo due nuovi presidenti di Camera e Senato, un presidente del Consiglio e un presidente della Repubblica. Solo in tre occasioni, nel passato della Repubblica italiana, le prime quattro cariche dello Stato sono state elette insieme: nel 1948, nel 1992 e nel 2006.
La prima scadenza da tenere d’occhio nel calendario è il 18 marzo 2013: entro quella data deve essere convocata la prima seduta del Senato, nella quale sarà eletta la seconda carica dello Stato ovvero il presidente del Senato.
Elezione del Presidente del Senato. Entro lunedì 18 marzo 2013 i nuovi senatori si riuniranno e nella prima seduta inizieranno le votazioni per eleggere il successore di Renato Schifani. Nei primi due scrutini è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Senato per eleggere il presidente: 160, contando i 4 senatori a vita. Dal terzo scrutinio in poi, nel caso i primi due non abbiano avuto esito positivo, basta la maggioranza assoluta dei senatori presenti alla votazione. Se anche dopo il terzo scrutinio nessuno abbia ottenuto la maggioranza richiesta, il Senato procede nello stesso giorno al ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. Viene eletto quello che consegue la maggioranza, anche se relativa. A parità di voti è eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. Schifani è stato eletto il 29 aprile 2008, a 15 giorni dalle elezioni politiche, con 178 voti al primo scrutinio.
L’elezione del presidente della Camera. Subito dopo l’elezione del presidente del Senato (può essere lo stesso giorno o quello successivo), viene convocata la prima seduta della Camera dei deputati nella quale sarà eletto il presidente, la terza carica dello Stato. Il voto è segreto e nel primo scrutinio servono 421 voti per eleggere il presidente: vale a dire la maggioranza qualificata, i due terzi più uno dei componenti della Camera. Nel secondo scrutinio bastano i due terzi più uno dei votanti, contando anche le schede bianche. Dal terzo scrutinio basta il voto della maggioranza dei presenti. Gianfranco Fini è stato eletto il 30 aprile 2008, a 16 giorni dalle politiche, al quarto scrutinio con 335 voti, su 611 votanti e maggioranza richiesta di 306 voti.
La nomina del presidente del Consiglio. Eletti i presidenti dei due rami del Parlamento, il capo dello Stato, che a quella data sarà ancora Giorgio Napolitano, può dare inizio alle consultazioni per formare il nuovo governo.
Il Presidente della Repubblica: ascolta i pareri dei Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dei senatori a vita di diritto in quanto ex Presidenti della Repubblica; sonda gli orientamenti delle forze politiche presenti in Parlamento al fine di individuare una personalità in grado di raccogliere un largo consenso; conferisce l’incarico di formare il nuovo governo; nel caso di crisi di governo caratterizzate da incertezza o litigiosità può optare per un mandato “esplorativo”, affidato a personalità super partes per verificare la possibilità di formare una maggioranza parlamentare; il Presidente del Consiglio incaricato: di solito accetta l’incarico con riserva; può svolgere una propria fase di consultazioni; può rinunciare all’incarico o sciogliere la riserva e proporre al Presidente della Repubblica la lista dei ministri. La nomina consiste nell’emanazione di tre decreti: quello di nomina del Presidente del Consiglio (controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato, per attestare l’accettazione); quello di nomina dei singoli ministri (controfirmato dal Presidente del Consiglio nominato); quello di accettazione delle dimissioni del Governo uscente (controfirmato anch’esso dal Presidente del Consiglio nominato). Prima di assumere le funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica (articolo 93 Costituzione). Con il giuramento il governo entra nell’esercizio delle sue funzioni ed entro dieci giorni dal decreto di nomina si presenta alle Camere per chiedere la fiducia di entrambi i rami del Parlamento (articolo 94 Costituzione).
Quando tutto questo iter si sarà compiuto, con ogni probabilità non sarà Giorgio Napolitano il presidente nelle cui mani giurerà il prossimo capo del governo.