Il dipendente che subisce mobbing dai colleghi senza che l'azienda, che ne è al corrente, si attivi deve essere risarcito dal datore di lavoro stesso. Lo spiega la Cassazione nella sentenza 1471 della sezione Lavoro, nel convalidare la sanzione per danno biologico ai danni di un'azienda veneta che non si era attivata per porre fine "alla protrazione nel tempo del mobbing consistito in dileggio e altre vessazioni" ai danni di un lavoratore che era stato pure demansionato.

La Suprema Corte spiega che "il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi dove venga accertato che, pur essendo a conoscenza dei comportamenti scorretti posti in essere da questi ultimi, non si sia attivato per farli cessare".

La sua è una "responsabilità omissiva". Inutile il ricorso dell'azienda in Cassazione volto a dimostrare "di non avere saputo, prima del novembre 2003, degli espisodi di dileggio di cui il lavoratore fu vittima da parte dei colleghi". La sezione Lavoro ha bocciato il ricorso dell'azienda e ha evidenziato che essa "deve dimostrare di avere adottato tutte le misure dirette a impedire la protrazione della condotta illecita". Se non lo fa, "il datore di lavoro è obbligato a risarcire al dipendente il danno biologico conseguente a una pratica di mobbing posta in essere dai colleghi".

Italia Oggi 24/01/2013