Formulo la presente nell’interesse della UIL PA SICILIA, in persona del Segretario Regionale, legale rappresentante pro tempore, sig. Alfonso Farruggia, che mi ha conferito espresso incarico ed unitamente a me sottoscrive in calce, per stigmatizzare ancora una volta le determinazioni assunte da codesta Amministrazione presso la Direzione Provinciale di Palermo.
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Il riferimento è a quanto da ultimo accaduto, in occasione della manutenzione alla cabina elettrica dell’edificio di Via Toscana, che ha comportato l’interruzione dell’energia dalle ore 15,30 del 14 settembre 2018. In tale circostanza, tutti i lavoratori si sono visti costretti a lasciare i locali aziendali anzitempo, interrompendo la prestazione.
Tuttavia, nel prospetto orari del mese di settembre, ciascuno di loro ha riscontrato il tempo corrispondente all’uscita anticipata come assenza giustificata da recuperare.
Orbene, si tratta, com’è evidente, di una palese violazione delle più basilari regole che disciplinano il rapporto di lavoro: l’accaduto, infatti, non è dipeso dalla volontà dei Lavoratori. Essi, già presenti sul luogo di lavoro, non hanno potuto rendere la prestazione per causa loro non imputabile, essendo la stessa divenuta impossibile ai sensi dell’art. 1256 c.c.
Nessuna conseguenza, dunque, può avere sugli stessi l’uscita anticipata.
Addivenire a diverse conclusioni varrebbe a vanificare le conseguenze della c.d. traslazione del rischio in capo al datore di lavoro, in ipotesi di sopravvenienza dell’impossibilità della prestazione, in barba ai principi che si desumono dall’art. 2094 c.c.
Non ci si può esimere, infine, dal rilevare che, già in precedenza, codesta Amministrazione aveva assunto decisioni simili a quella che oggi si impugna. Tuttavia, a seguito dell’intervento dell’Organizzazione che assisto, la stessa è ritornata sui propri passi, condividendo evidentemente la ricostruzione giuridica dalla stessa offerta, fondata sui medesimi principi testé enunciati.
Argomenti suffragati anche dalle determinazioni da ultimo assunte dal Direttore dell’Ufficio Territoriale di Palermo 2, che, il 24 agosto 2018, ha autorizzato il personale ad uscire anticipatamente dall’Ufficio, specificando che “il periodo di tempo mancante per il completamento dell’orario di lavoro sarà considerati come assenza giustificata e non soggetto a recupero”.
Non si comprende, dunque, quali profili di specialità connoterebbero i fatti occorsi il 14 settembre u.s., che giustificherebbero l’adozione di provvedimento di senso diametralmente opposto ai precedenti.
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In considerazione delle superiori argomentazioni, l’Organizzazione Sindacale che rappresento diffida codesta Amministrazione dall’operare qualsivoglia meccanismo di recupero del tempo che risulterebbe non lavorato.
Diffida, altresì, dall’operare trattenute sulla retribuzione, con espresso invito a corrispondere ai Lavoratori le somme dovute in relazione all’intero arco temporale nel corso del quale gli stessi sono rimasti a disposizione dell’Amministrazione, corrispondente all’orario giornaliero ordinario previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di riferimento.
Giova precisare che, in caso contrario, sarò costretto a dare corso al mandato già conferitomi, rivolgendomi all’Autorità Giudiziaria competente alla tutela dei diritti dei Lavoratori.
Distinti saluti.
Palermo, 15 ottobre 2018
Alfonso Farruggia, n.q.
Avv. Filippo Buttà