In tema di soppressione e di accorpamento degli uffici del giudice di pace, è previsto che l'amministrazione comunale può comunque esercitare la facoltà di mantenere in attività tale servizio, a condizione che se ne assuma tutti gli oneri economici, inclusi quelli relativi al personale amministrativo.
In tale caso, però, l'ente dovrà comunque prevedere l'impatto dei relativi pagamenti con il rispetto del patto di stabilità interno e con la disciplina in materia di contenimento della spesa di personale, non essendo prevista, ad oggi, alcuna espressa deroga normativa di tali voci in tal senso.
Lo ha messo nero su bianco la sezione regionale di controllo della Corte dei conti Lombardia, nel testo del parere n. 522/2012, da poco reso noto, in relazione alle disposizioni (e alle relative conseguenze) contenute all'articolo 3, commi da 2 a 5, del dlgs n. 156/2012 che hanno revisionato la disciplina delle circoscrizioni giudiziarie e degli uffici del giudice di pace, procedendo a una serie di soppressioni ed accorpamenti territoriali.
IL FATTO
Su questa base normativa, il comune di Seregno (MB) ha posto un quesito alla Corte, facendo presente che lo stesso ha già dato al ministero della giustizia il suo assenso di massima al mantenimento dell'ufficio del giudice di pace di Desio. Ha però precisato, che tale assenso è condizionato alla possibilità che le spese di funzionamento e di erogazione del servizio, incluso il fabbisogno del personale amministrativo, siano escluse dal computo delle spese rilevanti ai fini del patto di stabilità interno e dei vincoli in materia di personale, come previsti dall'articolo 1, comma 557 della legge finanziaria 2007.
IL PARERE
La Corte lombarda, però non è stata dell'avviso del comune istante. Infatti, ha rilevato che la norma sopra richiamata prevede il mantenimento della sede giudiziaria su cui è calata la scure della soppressione o dell'accorpamento, qualora il comune del territorio di riferimento ne faccia espressa richiesta e a condizione che si accolli le spese di funzionamento della struttura e del personale amministrativo. In pratica, la norma dispone le predette spese a carico del comune che esercita la facoltà, mentre a carico del ministero della giustizia restano le sole spese per il personale di magistratura onoraria e le spese di formazione del personale amministrativo.
Quindi, ha sottolineato la Corte, se un'amministrazione comunale dovesse esercitare tale facoltà, ne conseguirebbe che il servizio giudiziario verrebbe «acquisito» nell'alveo dei servizi comunali, al pari di altri servizi pubblici erogati ai cittadini. Pertanto, l'amministrazione comunale, oltre a doverne sopportare gli oneri economici a beneficio del Ministero competente, dovrà preliminarmente verificare l'impatto dei pagamenti (ovvero la spesa corrente) con il rispetto del patto di stabilità interno e con i limiti imposti in materia di spesa per il personale, sia con riferimento al contenimento di detta spesa che con riferimento al personale amministrativo giudiziario utilizzato dall'ente locale per il mantenimento del servizio.
In più, rispondendo al quesito del comune brianzolo, il collegio della magistratura contabile lombarda ha evidenziato che in assenza di norme derogatorie sull'esclusione dei sopra citati oneri economici dalla disciplina del Patto di stabilità per gli enti locali, la possibilità ventilata dal comune di considerarli «esclusi» a tali fini, non regge. Non è nella sfera del ministero della giustizia, infatti, valutare le condizioni di assenso del comune al mantenimento del servizio, solo al ricorrere di tale esclusione, peraltro non prevista dalla norma.
In definitiva, se l'amministrazione comunale, nell'esercizio della propria sfera di discrezionalità, intenda assumere il servizio giudiziario onorario, ne dovrà «incondizionatamente» sopportare gli oneri finanziari ai fini del Patto di stabilità, dell'equilibrio di parte corrente e dei limiti imposti in materia di personale.
Di Antonio G. Paladino
10/01/2013