Il grande universo della privacy, che fino a qualche decina di anni fa, non esisteva, sta diventando un vero e proprio scoglio per idipendenti pubblici.
Per questo è intervenuto il garante che ha predisposto un vero e proprio vademecum per la protezione dei dati personali.
La premessa è quella che il trattamento dei dati personali dei singoli lavoratori pubblici è lecito solo se è finalizzato ad adempiere obblighi derivanti dalla legge, dal regolamento o dal contratto individuale.
Tutti gli usi diversi da questi o non pertinenti diventano una vera e propria invasione della privacy e della dignità del lavoratore.
Privacy Dipendenti Pubblici. Come Si Traduce In Concreto
Dutante una normale giornata lavorativa, le occcasione nelle quali un lavoratore mette a disposizione i propri dati personali sono molteplici e per questo la regolamenteazione era indispensabile.
Qualche esempio per essere maggiormente esaustivi: i cartellini identificativi devono riportare tutti i dati anagrafici? Si possono affiggere nella bacheca aziendale le informazioni sulle malattiee i permessi? Il dipendente assente per malattia deve consegnare il certificato medico con la diagnosi? La posta elettronica aziendale è riservata?
Molti di questi temi sono già stati disciplinati da leggi ad hoc, ma il garante ha voluto specificare tutti gli aspetti in un unico contesto per facilitarne la consultazione e l’apprendimento da parte degli enti somministratori di lavoro.
Per ciò che riguarda il cartellino identificativo il garante dichiara che sullo stesso basta riportare un codice, il nome e il ruolo professionale. Tuto ciò che concerne permessi e malattie invece non può essere affisso in una bacheca aziendale.
Le pubbliche amministrazioni inoltre possono pubblicare sui propri siti web documenti amministrativi che contengono dati personali solo se espressamente previsto dalla normativa di settore. Il trattamento però deve essere finalizzato allo svolgimento delle funzioni istituzionali, in base al Codice privacy, alle leggi e ai regolamenti.
In ambito pubblico infine, le istituzioni non possono utilizzare i cosiddetti dati biometrici dei dipendenti in maniera incontrollata,ma devono garantirne la sicurezza e la conservazione. Anche i controlli della navigazioni in internet durante l’orario di lavoro diventano leciti solamente per motivi organizzativi o di sicurezza.