I Dipendenti della pubblica amministrazione sono investiti, in questi giorni da consistenti novità che riguardano molti aspetti del loro rapporto di lavoro e, soprattutto, le regole per l’accesso alla pensione e i requisiti relativi.

Dopo i recenti chiarimenti riguardo al pensionamento d’ufficionella pubblica amministrazione e alle nuove regole relative altrattenimento in servizio, è opportuno considerare le specifiche relative ai contribuenti che hanno raggiunto la cosiddetta «quota 96» e agli arrotondamenti dell’anzianità contributiva.

Quota 96 
La circolare 2/2015 del Dipartimento della Funzione Pubblica, recentemente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ha chiarito che i dipendenti che hanno maturato i requisiti per la pensione, ossia che hanno raggiunto la cosiddetta quota 96 (dove 96 è la somma di età anagrafica e età contributiva), prima del 31 Dicembre 2011, ossia prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero, possono accedere alla pensione, con le vecchie regole (ante riforma Fornero, appunto) e con i vecchi requisiti, ossia un requisito minimo anagrafico di 60 anni di età, un requisito minimo contributivo di 35 anni di contribuzione e il raggiungimento della quota 96 come somma tra il requisito anagrafico e contributivo (ad esempio, i casi più frequenti possono essere quelli di lavoratori con 60 anni di età e 36 anni di contribuzione oppure con 61 anni di età e 35 anni di contribuzione).

Arrotondamenti anzianità contributiva
Altra novità da tenere in considerazione da parte dei dipendenti della pubblica amministrazione è quella contenuta nel messaggio 2974/2015, rilasciato recentemente dall’INPS e riguardante gli arrotondamenti dell’anzianità contributiva.
Con tale messaggio l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito che, per i dipendenti pubblici che intendano usufruire della pensione anticipata, non è possibile ricorrere agli arrotondamenti alla frazione di mese per anticipare il momento dei pensionamento.

Il provvedimento interessa soprattutto i dipendenti della pubblica amministrazione che dovranno raggiungere i requisiti pensionistici alla fine di quest’anno, per i quali la contribuzione si calcola in anni, mesi e giorni. Si tratta, in particolare di:

  • dipendenti pubblici iscritti alle gestioni esclusive dell’AGO;
  • iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.;
  • iscritti al Fondo di quiescenza Poste;

Per tali lavoratori, sia nel caso che accedano alla pensione con la nuova disciplina introdotta dalla riforma Fornero, sia che accedano alla pensione con il cosiddetto sistema delle quote, L’INPS ha chiarito che non è più possibile operare l’arrotondamento in parola dal 1° gennaio 2012.
Proprio perché non sarà più possibile operare alcun arrotondamento alla frazione di mese, né per eccesso né per difetto, l’anzianità contributiva dovrà essere maturata per intero, sia per il conseguimento della pensione di vecchiaia sia per il conseguimento della pensione anticipata.

A titolo di esempio è possibile considerare il caso di un dipendente pubblico che alla data del 31 Dicembre 2015 avrebbe potuto accedere alla pensione con 42 anni, 5 mesi e 16 giorni di servizio che venivano considerati, finora, come 42 anni e 6 mesi; tali contribuenti risulteranno penalizzati perché dovranno rimanere in servizio anche oltre la data del 31 Dicembre 2015 per raggiungere il requisito pieno.

Casi di esclusione
La possibilità di utilizzare l’arrotondamento dell’anzianità contributiva è, invece, ancora possibile nei seguenti casi:

  • regime sperimentale «opzione donna», per cui rimane in vigore il requisito anagrafico di 34 anni, 11 mesi e 16 giorni;
  • Requisito dei 40 anni di contributi, raggiunti prima del 31 dicembre 2011, ottenibile anche con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni che vengono, poi, arrotondati;
  • Requisito dei 40 anni di contributi, ottenibile con 39 anni, 11 mesi e 16 giorni effettivi, poi arrotondati, a prescindere dall’età anagrafica e dal momento del raggiungimento dei requisiti, per i lavoratori soggetti a interventi di «salvaguardia» per i quali continuano a valere le norme vigenti prima della riforma Fornero;
  • Requisiti necessari per ottenere la pensione di inabilità.