A seguito della diffusione di alcuni elementi fuorvianti in ordine al carattere della trattenuta del 2,5% operata sui trattamenti economici ai fini del TFR, riteniamo opportuno fornire utili precisazioni al riguardo. E’ stato, infatti, sostenuto, in alcuni comunicati, che la trattenuta del 2,5% operata a fini del TFR del personale assunto dopo il 31/12/2000 sarebbe una trattenuta solo “figurativa” in quanto nel D.P.C.M. 20/12/1999 viene stabilito un corrispondente incremento, questo sì figurativo, della retribuzione “ai fini previdenziali e della applicazione delle norme sul trattamento di fine rapporto.
E’, tuttavia, evidente che trattenuta ed incremento non si annullano a vicenda perché la trattenuta in questione costituisce a tutti gli effetti una decurtazione del trattamento stipendiale così come previsto nei contratti, mentre l’“incremento” è solo figurativo, nel senso che di esso si tiene conto solo ai fini degli accantonamenti per il TFR e dei contributi previdenziali". Ne consegue che, ove si eliminasse la trattenuta, il trattamento stipendiale verrebbe corrisposto integralmente e sullo stesso (oggi aumentato solo “figurativamente”) verrebbero calcolati i contributi e gli accantonamenti, in misura pari quindi a quelli attuali.
La questione poi della restituzione ai dipendenti delle somme indebitamente trattenute è stata portata dinanzi ai giudici che hanno accertato che la decurtazione è effettiva e non figurativa e ne hanno ordinato il pagamento alle PP.AA. In particolare, la sentenza del Tribunale di Roma nr. 12636/2013 ha espressamente riconosciuto che “la riduzione dello stipendio del personale assoggettato al regime di T.F.R. nella corrispondente misura del 2,5% non trova alcuna giustificazione ( e non è recuperata, diversamente da quello che sostengono le amministrazioni convenute nelle note autorizzate depositate, dal corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e della applicazione delle norme sul TFR, che ovviamente non comporta una modifica dello stipendio erogato in misura ridotta)”.
(Parere legale, Avv. Dorangela Di Stefano)