Il PRESIDENTE
VISTO lo Statuto della Croce Rossa Italiana;
VISTO il Regolamento dei Volontari della Croce Rossa Italiana, approvato con l’O.C. 3 dicembre 2012, n. 567/12;
VISTO in particolare l’articolo 17 del Regolamento, a mente del quale “la C.R.I. si adopera per garantire un’efficace e tempestiva risposta alle emergenze nazionali ed internazionali, attraverso la formazione delle comunità e lo sviluppo di un meccanismo di risposta ai disastri altrettanto efficace e tempestivo. La gestione sistematica delle emergenze e dei disastri inizia con la preparazione ad un’azione condotta da volontari e staff organizzati ed addestrati, nonché con la pianificazione e l’implementazione di attività volte a ridurre il rischio di disastri ed emergenze, anche incoraggiando l’adozione di misure comportamentali ed ambientali, utili per prevenire e ridurre la vulnerabilità delle comunità. Gli effetti di un disastro possono essere ridotti se la situazione viene stabilizzata il prima possibile, consentendo quindi alle persone di iniziare a ricostruire le proprie vite e la propria comunità. L’intervento a seguito di un disastro mira a facilitare il ristabilimento dei meccanismi interni della comunità colpita, promuovendo la ricostruzione di una società più inclusiva e riducendo il rischio di vulnerabilità in caso di disastri futuri ”;
VISTA l’O.P. 7 maggio 2013, n. 135/13, con la quale è stato approvato il Regolamento per l’organizzazione delle attività del settore emergenza della Croce Rossa Italiana;
VISTO in particolare l’articolo 9 del Regolamento, che prevede la possibilità di istituire la Sala Operativa Regionale;
VISTA la convenzione firmata fra Comitato Regionale C.R.I. e Dipartimento Regionale di Protezione Civile;
CONSIDERATA la centralità per la Sicilia delle attività di coordinamento regionale finalizzate alla preparazione della comunità ed alla risposta ad emergenze e disastri, che possa altresì interfacciarsi con la SORIS del Dipartimento Regionale di Protezione Civile nonché coordinare gli interventi in assistenza ai migranti sbarcati sul territorio siciliano;
RITENUTO pertanto opportuno istituire una Sala Operativa Regionale;
SULLA PROPOSTA del Delegato Tecnico Regionale dell’Area III “Preparazione della comunità e risposta ad emergenze e disastri”;
SENTITO il Consiglio di Presidenza nella seduta del 21-23 febbraio 2014;
CON I POTERI di cui al decreto legislativo 28 settembre 2012 n.178, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
DETERMINA
1. È istituita la Sala Operativa Regionale C.R.I. della Sicilia.
2. La Sala Operativa Regionale:
i. è posta alle dirette dipendenze del Delegato Regionale per le Attività di Emergenza;
ii. assolve alle funzioni di raccolta, disponibilità, tenuta e conservazione di tutti i dati provenienti dalle zone colpite da eventi di emergenza in regione, ivi comprese quelle interessate dagli sbarchi dei migranti;
iii. pone in essere tutte le strategie operative emanate dall'Unità di Crisi Regionale, ove costituita.
3. Nella sua attività ordinaria di monitoraggio e sorveglianza la Sala Operativa Regionale richiede, riceve, elabora e verifica le notizie riguardanti eventi calamitosi già avvenuti, previsti o in corso nonché situazioni critiche sul territorio regionale, garantendo il necessario flusso di informazioni verso il Delegato Regionale C.R.I. per le attività di emergenza e verso il Responsabile della C.R.I. presso la SORIS, al fine di attuare il flusso informativo previsto dalla Convezione fra Comitato Regionale C.R.I. e Dipartimento Regionale di Protezione Civile nonché al fine di garantire una tempestiva attivazione della struttura della Croce Rossa Italiana in caso di esigenza.
4. Al preannunciarsi o al verificarsi di eventi calamitosi, la Sala Operativa Regionale:
i. informa la Sala Operativa Nazionale;
ii. informa la SORIS;
iii. agisce coordinando le Sale Operative Provinciali e Locali;
iv. è competente nella movimentazione di personale, mezzi e attrezzatura sull’intero territorio regionale Tale movimentazione avviene mediante nota scritta, ad eccezione dei casi di improrogabile urgenza nei quali è ammessa la movimentazione tramite disposizione impartita per le vie brevi, fatta salva successiva formalizzazione. Le procedure dettagliate di attivazione sono indicate nel Piano Regionale C.R.I. di risposta all’emergenza;
v. è l’unica deputata ad intrattenere rapporti con la stampa ed i media in generale durante un evento calamitoso. In tal caso, la S.O.R. utilizza in via esclusiva anche i profili facebook e twitter del Comitato Regionale C.R.I.
5. La procedura di cui al punto precedente è attivata anche in assistenza durante gli sbarchi dei migranti sulle coste siciliane. In tal caso, l’informativa è resa, oltre che alla Sala Operativa Nazionale, al tavolo di collegamento presso l’Assessorato Regionale della Salute.
6. La Sala Operativa Regionale si articola nelle seguenti funzioni:
i. Sanità;
ii. Assistenza alla popolazione;
iii. Mezzi;
iv. Pianificazione;
v. Mass media ed informazione;
vi. Benessere del personale;
Tale configurazione può essere variata su disposizione del Delegato Regionale per le Attività di Emergenza, in base alle esigenze che la tipologia di evento richiede.
7. Sono parte integrante della Sala Operativa Regionale:
i. il Delegato Regionale per le Attività di Emergenza, nella qualità di Responsabile della S.O.R.;
ii. il referente regionale per i soccorsi speciali della C.R.I.;
iii. il referente regionale del Nucleo NBCR della C.R.I.;
iv. il referente regionale per le radiocomunicazioni C.R.I.;
v. un Ufficiale di collegamento con il XII Centro di Mobilitazione della C.R.I.;
vi. la Vice Ispettrice Regionale II.VV. del XII Centro di Mobilitazione della C.R.I. con delega all’emergenza;
vii. il Capo Ufficio ragioneria del Comitato Regionale C.R.I.;
viii. il Capo Ufficio automezzi del Comitato Regionale C.R.I.;
ix. il Responsabile della C.R.I. presso la SORIS, ove non coincidente con il Delegato Regionale;
x. il Responsabile della C.R.I. al tavolo di collegamento presso l’Assessorato Regionale della Salute, ove nominato.
8. La Sala Operativa Regionale dispone di:
i. personale C.R.I., dipendente e volontario, formato per l’emergenza e preparato a gestire i flussi di informazioni nonché facilitare la gestione delle diverse funzioni;
ii. adeguati strumenti informatici e comunicativi, necessari a garantire il dovuto flusso di informazioni, nonché atte a garantire la gestione delle risorse.
9. Nel caso di impossibilità di funzionamento H24 e/o di chiusura della Sala Operativa Regionale, la reperibilità è assicurata dal Delegato Regionale per le Attività di Emergenza o dal vicario, se nominato.
INCARICA
l’Ufficio di Segreteria di Presidenza a trasmettere copia della presente Ordinanza:
- al Direttore Regionale C.R.I., che adotterà i consequenziali atti di gestione, anche in ordine alle necessarie risorse umane da impiegare;
- ai Presidenti dei Comitati C.R.I. della Sicilia;
- al Direttore Sanitario Regionale C.R.I.;
- ai Delegati Tecnici Regionali;
- al Direttore del Centro di Formazione Regionale C.R.I. della Sicilia;
- al Comandante ed all’Ispettrice II.VV. C.R.I. del XII Centro di Mobilitazione;
- al Delegato Tecnico Nazionale per l’Area III;
- alla Sala Operativa Nazionale;
- al Servizio Attività di vigilanza ed ispettiva dei Comitati Territoriali del Comitato Centrale C.R.I.
La presente Ordinanza dovrà essere pubblicata sul sito web istituzionale, nei modi e nelle forme di cui all’O.P. n. 1 del 29 gennaio 2013.
L’originale della presente Ordinanza sarà conservato in un apposito raccoglitore presso la Segreteria di Presidenza, sotto la sorveglianza del Capo Ufficio.
Il Presidente
F.to Avv. Rosario M.G. Valastro