di Andrea Mascolini 05/04/2013

Istituzione del diritto di accesso civico; totale trasparenza sulle situazioni patrimoniali di politici e amministratori pubblici e sulle loro nomine; pubblici tutti gli incarichi di consulenza affidati a terzi; prevista l'adozione di un programma triennale per la trasparenza e la nomina del responsabile della trasparenza in ogni amministrazione.

Sono queste alcune delle novità contenute nel decreto legislativo recante la disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle p.a., approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2013 e in pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di oggi 5 aprile 2013.

Il provvedimento, modellato sul «Freedom of Information Act» della legislazione statunitense, afferma il principio generale dell'accessibilità immediata agli atti della pubblica amministrazione a semplice richiesta del cittadino. Si procede quindi all'introduzione de iure del diritto di accesso civico consistente nella potestà attribuita a tutti i cittadini di avere accesso e libera consultazione ai documenti relativi all'attività della pubblica amministrazione.

Infatti si prevede che la richiesta di accesso civico non sia sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, che non debba essere motivata, che sia gratuita e presentata al «Responsabile della trasparenza», figura che ogni amministrazione dovrà istituire. La maggior parte degli obblighi previsti dal decreto e che faranno capo alle amministrazioni pubbliche poggerà sulla piattaforma internet e sulle reti telematiche in generale.

Su ogni sito istituzionale l'Amministrazione dovrà rendere accessibile e facilmente consultabile una apposita sezione ove devono essere pubblicati gli atti e le delibere per almeno cinque anni o fino a che non perdono effetto) cui il cittadino dovrà avere libero accesso. Non solo: al fine di una maggiore chiarezza di lettura ogni provvedimento o atto amministrativo dovrà contenere i link alle leggi di riferimento.

Si prevede poi che ogni Amministrazione adotti un programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, finalizzato a garantire un adeguato livello di trasparenza, legalità e «sviluppo della cultura dell'integrità». Per quel che riguarda i politici, il regolamento stabilisce l'obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici e parenti entro il secondo grado.

Dovranno essere rese pubbliche le nomine dei direttori generali delle Asl, oltre che gli accreditamenti delle strutture cliniche. Evidenza pubblica anche per la pubblicazione dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali, nonché per gli atti e le relazioni degli organi di controllo, da parte delle regioni, delle province autonome e delle province, evidenziando, in particolare, le risorse trasferite a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate.

Trasparenza assoluta per gli incarichi dei dipendenti pubblici: si prevede infatti che siano pubblicati sul sito dell'amministrazione di appartenenza del dipendente l'elenco di tutti gli incarichi autorizzati, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico, in aggiunta alla pubblicazione del singolo incarico sul sito dell'amministrazione conferente, diversa da quella di appartenenza.

Per i soggetti esterni all'amministrazione rimane fermo l'elenco complessivo degli incarichi affidati consultabile sulla banca dati del Dipartimento della funzione pubblica. Da pubblicare anche i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi stanziati per la performance dei dipendenti pubblici e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

Inoltre le amministrazioni dovranno pubblicare i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata. Previsto anche l'obbligo di pubblicazione annuale di un indicatore dei tempi medi di pagamento per l'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato «indicatore di tempestività dei pagamenti.