csm RIA Anzianita ebd8a69237

Oggetto: Maggiorazione RIA

Carissimi,

come è noto, con la sentenza n. 4 /2024 la Corte costituzionale ha definitivamente chiarito che il computo dell’anzianità di servizio utile al calcolo della maggiorazione RIA (per il raggiungimento dei 5, 10, 20 anni di anzianità di servizio) non si ferma al termine del 31 dicembre 1990 (come la L. 388/2000 ha stabilito) ma comprende anche il periodo di proroga del triennio 1991-1993, in base al D.L. n. 384 del 1992.

Dopo un’attenta riflessione e di concerto con in propri legali, la Segreteria Nazionale ha deciso di promuovere ogni azione utile affinché gli iscritti possano vedere riconosciuto quanto ingiustamente negato da una legge oggi dichiarata incostituzionale.

Come fare?

Occorre compilare e inviare alle Amministrazioni di appartenenza l’allegata lettera di “Diffida e messa in mora”, con la quale si chiede il ricalcolo e il pagamento delle differenze arretrate dovute.
Si raccomanda: 1) di avere una copia di ricevuta di invio o di presentazione della lettera di Diffida e di conservarla; 2) di inviare o consegnare al proprio rappresentante sindacale UILPA, sia esso nazionale o territoriale, un’altra copia della lettera di Diffida in quanto potrebbe essere utile per un eventuale ricorso.

Chi ha diritto?

Tutti i dipendenti dei Ministeri e delle Agenzie fiscali che nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993 hanno maturato:

• 5 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1986 al 31.12.1988;

• oppure 10 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1981 al 31.12.1983;

• oppure 20 anni di servizio se è stato assunto dal 01.01.1971 al 31.12.1973.

Fare molta attenzione nella compilazione della richiesta di “Diffida e messa in mora” che deve essere completa in ogni sua parte.

Questo primo atto è riservato gratuitamente per gli iscritti alla nostra O.S. Fraterni saluti.

Roma, 24 gennaio 2024

In allegato la lettera in pdf.