Memoria Audizione informale dinanzi agli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni affari costituzionali e difesa  del Senato, e Lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, in relazione all'Atto del Governo 11 (sistema pensionistico personale comparto difesa-sicurezza e vigili del fuoco.

 

Si fa riferimento allo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l’armonizzazione all’assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto Vigili del fuoco e soccorso pubblico. A riguardo la UIL PA VVF ritiene che la materia in oggetto non possa essere trattata in maniera disgiunta dalle disposizioni di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 che conferisce la disciplina attuativa dei principi di tutela pensionistica, in quanto si verificherebbe una sovrapposizione di deleghe aventi carattere sia integrativo che correttivo, con particolare riferimento ai peculiari requisiti di efficienza operativa, ovvero all’impiego in attività usuranti così come previsti dal richiamato provvedimento legislativo.

 

A conferma di quanto appena evidenziato, un provvedimento di incremento dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico non può essere adottato in assenza di un contemporaneo provvedimento di riordino delle carriere volto a mitigare gli effetti di un simile provvedimento sui profili di efficienza ed efficacia della missione istituzionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in considerazione di un’età media del personale in servizio eccessivamente alta rispetto ai requisiti di efficienza operativa e che così come evidenziato nel “Piano della performance 2011-2013 del Ministero dell’Interno” è pari a 47 anni. Un simile provvedimento determinerebbe un brusco ulteriore innalzamento dell’età media, oltre alle inevitabili ripercussioni dal punto di vista della capacità di assumere che impedirebbe la compensazione del dato appena riportato, impedendo un progressivo svecchiamento del personale in servizio operativo.

 

Quanto appena evidenziato rappresenta il tipico esempio dell’inadeguatezza di un provvedimento racchiuso nella rigida geometria di una delega che produce effetti e ripercussioni in un ambito di intervento sicuramente più esteso di quanto la stessa delega, così com’è, possa consentire.

 

La scrivente ritiene pertanto necessario provvedere alla modifica della delega prevista dal comma 18 dell’articolo 24 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine di rendere la stessa conciliabile con la disciplina attuativa, ovvero con i principi e gli indirizzi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 rubricato “Specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco”.

 

A tale proposito evidenzia come lo schema del regolamento di armonizzazione non tenga conto delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, così come individuati dallo stesso articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, entrando in conflitto con i principi di tutela previsti dalla stessa disposizione di legge appena richiamata.

 

Oltre alle criticità sollevate in merito alla evidente conflittualità normativa, la scrivente ritiene che nell’indistinzione operata tra le attività a carattere operativo e non operativo, non sia stato attentamente valutato il carattere particolarmente usurante delle prime, ovvero le ricadute negative dal punto di vista psico-fisico, anche in considerazione dell’esclusione dall’obbligo di assicurazione di cui al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ovvero del mancato riconoscimento di un’adeguata forma di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali che, unitamente al mancato avvio della previdenza complementare evidenzino un disallineamento tra la generalità dei lavoratori ed il personale dei comparti sicurezza/difesa e soccorso pubblico, sostanzialmente opposto rispetto a quello evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in oggetto.

 

Sempre con riferimento alle esigenze di salvaguardare le obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei rispettivi ordinamenti, ritiene assolutamente inadeguati i previsti automatismi connessi all’applicazione degli incrementi della speranza di vita, stante la necessità di prevedere un diverso sistema di valutazione che tenga conto non solo delle prospettiva di vita, ma della capacità di mantenere nel tempo i rigidi standard di efficienza psico-fisica attualmente richiesti, subordinando pertanto gli adeguamenti in oggetto all’emanazione di un apposito decreto ministeriale che tenga conto di quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

 

Con riferimento alle esigenze di risparmio economico richiamate nella relazione illustrativa allegata allo schema di regolamento, la scrivente ritiene che essendo l’attività istituzionale svolta dai Vigili del Fuoco configurabile come servizio pubblico essenziale ed in quanto tale configurabile quale attività economica di produzione finalizzata al soddisfacimento di bisogni, la valutazione della condizione di economicità non potrà essere effettuata attraverso il ricorso ad un sistema di rappresentazione a base monetaria.

 

Poiché l’adozione del provvedimento di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento è incentrato sostanzialmente sulla necessità di attenuare il divario esistente tra la generalità dei lavoratori ed il personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è necessario evidenziare come allo stato attuale permangono numerose differenze previdenziali tra il personale Vigili del Fuoco e quello delle Forze armate e Polizia di Stato, che vanno necessariamente perequate, si pensi ad esempio all’articolo 3 della legge 284/1977 ed all’articolo 5 della legge 165/1997 che prevede l’aumento figurativo di un quinto del servizio effettivamente prestato per un massimo di cinque anni, maggiorazione questa che determina benefici previdenziali, seppur differenziati, nella liquidazione della pensione sia con il sistema retributivo che con il sistema misto o contributivo.

 

L’articolo 4 del Decreto legislativo 165/1997 prevede per le Forze armate e per la Polizia di Stato, all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, ad esclusione del collocamento a riposo a domanda, l’attribuzione di sei aumenti periodici di stipendio in aggiunta alla base pensionabile, che incidono sull’ammontare del trattamento di quiescenza.

 

Da gennaio 2002 a seguito della espressa previsione contenuta nell’articolo 13 comma 5 del DPR 2002/164, di recepimento dell’accordo sindacale per le forze di Polizia relativo al quadriennio 2002/2005 ed al biennio economico 2002/2003, (per il personale dirigente da gennaio 2004- articolo 13 lettera a) del Dlgs. n. 503/1992-) l’indennità di imbarco è valutata in sede pensionistica. Occorre altresì evidenziare che al personale beneficiario che viene restituito al servizio ordinario e che non ha più titolo al godimento della indennità di imbarco, è attribuita una indennità cosiddetta di “trascinamento” analogamente a quanto accade con l’indennità di volo ed aeronavigazione. Il cosiddetto “trascinamento è un beneficio che non viene riconosciuto al personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco.

 

Al comparto sicurezza e difesa, ad esclusione del comparto Vigili del Fuoco, si applicano i benefici riconosciuti dalla legge 539/1950 (escluso dal divieto di cui all’articolo 70 della legge 133/2008).

 

Le richiamate differenze previdenziali evidenziano un trattamento estremamente sperequativo a danno del personale del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco che va necessariamente sanato attraverso opportuni stanziamenti straordinari che conducano alla progressiva perequazione del Comparto dei Vigili del Fuoco con il Comparto Sicurezza e Difesa.

 

Il Coordinatore Generale

 

                                                                                              Alessandro Lupo