Escluso dal tentativo di conciliazione il licenziamento del dipendente per superamento del periodo di comporto. Non è ipotesi integrante la nuova fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo introdotto dalla riforma lavoro (legge n. 92/2012) e pertanto non è soggetta alla procedura Fornero.
Lo spiega il ministero del lavoro nella nota protocollo n. 12886/2012, precisando che, in base all'intento del legislazione la partecipazione attiva della commissione di conciliazione «deve riguardare essenzialmente l'organizzazione del lavoro e l'attività produttiva e non già questioni attinenti alla persona del lavoratore».
Malattia e licenziamento. Il «periodo di comporto» è il periodo di tempo durante il quale il lavoratore ha il diritto di assentarsi dal lavoro per motivi di salute. Durante tale periodo sia i dipendenti pubblici sia quelli privati hanno diritto alla conservazione del posto ma, una volta superato senza che il lavoratore sia rientrato al lavoro, il datore di lavoro è legittimato a procedere al suo licenziamento per giustificato motivo.
Al ministero è stato chiesto chiarimento sulla riconducibilità o meno di tale ipotesi di licenziamento alla nuova disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, con conseguente assoggettabilità alle nuove procedure.
Le novità Fornero. La nuova procedura prevede un tentativo di conciliazione, tra impresa e lavoratore, con intervento della commissione presso la direzione territoriale del lavoro (dtl), finalizzato alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro. Infatti, il datore di lavoro deve comunicare l'intenzione di licenziare, con specificazione dei motivi e di eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore, alla competente dtl, inviando copia per conoscenza allo stesso lavoratore.
Entro i successivi sette giorni la dtl convoca le parti per il tentativo di conciliazione da concludersi entro 20 giorni (dalla convocazione), salvo accordo di proroga tra le parti. Nel caso in cui la «conciliazione» ha esito positivo essa si conclude con la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, e trovano applicazione le norme riguardanti le nuove misure di sostegno al reddito oltre alle eventuali iniziative di sostegno alla ricollocazione professionale.
I chiarimenti. La nuova procedura, come detto, è stata introdotta nell'ambito della disciplina dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (economici), quali quelli inerenti a ragioni dell'attività produttiva, dell'organizzazione del lavoro e del regolare funzionamento di essa. Secondo il ministero del lavoro il legislatore, nel riferimento alle nuove procedure introdotte per lo svolgimento del tentativo di conciliazione, ha circoscritto l'ambito di applicazione esclusivamente a quei licenziamenti intimati per esigenze prettamente aziendali connesse a ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa.
Pertanto, il ministero esprime parere che l'ipotesi di recesso dovuta al «superamento del periodo di comporto», espressamente disciplinato dall'articolo 2119 del codice civile, non integri la fattispecie del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e non vadano, pertanto, applicate le nuove regole e le procedure previste dalla riforma Fornero. In altri termini, l'esame svolto dalle parti con la partecipazione attiva della commissione riguardano l'organizzazione del lavoro e l'attività produttiva e non questioni attinenti alla persona del lavoratore.
Fonte: www.italiaoggi.com 04/12/2012